A chi rivolgersi
Per ottenere quello che ti spetta devi rivolgerti ad un giudice e precisamente alla Corte d’appello territorialmente competente, ma per farlo occorre rivolgersi ad un avvocato (se possibile, con esperienza specifica)
Quando spetta
Non tutti hanno diritto all’equa riparazione. Possono farlo valere infatti solo coloro che hanno subito un ritardo nella definizione di un giudizio civile, amministrativo (davanti al TAR o alla Corte dei Conti per il contenzioso pensionistico), penale o fallimentare.
REQUISITI
La legge Pinto considera ragionevole il termine di 3 anni nei giudizi di primo grado, di 2 anni nei giudizi di secondo grado e di 1 anno nei giudizi in Cassazione: superati tali termini è possibile ottenere un risarcimento economico parametrato ad ogni anno di ritardo
La Legge Pinto stabilisce che la Corte di Appello, ove riconosca il diritto, deve liquidare a titolo di equa riparazione una somma di denaro non inferiore ad euro 400 e non superiore a 800 euro per ciascun anno (o frazione di anno superiore a sei mesi), che eccede il termine di ragionevole durata del processo, salvo alcuni incrementi percentuali espressamente stabiliti dall’art. 2 bis della stessa Legge Pinto.
Termini per agire
La domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva.
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Se sei un curatore fallimentare o sei coinvolto in un fallimento (ad esempio come creditore) potresti essere interessato a scoprire che esiste una legge specifica sul risarcimento del danno morale da eccessiva durata delle procedure fallimentari e come può trovare applicazione
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